Con la Legge 215/2021  sono state introdotte  modifiche rilevanti al Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08, riguardano i seguenti articoli:

  • art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”
  • art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”
  • art. 13, sulla “Vigilanza”
  • art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
  • art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”
  • art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”
  • art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
  • art. 51, sugli “Organismi paritetici”
  • art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”
  • art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”
  • art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”
  • art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
  • art. 99, sulla “Notifica preliminare”

QUALI SONO I PROVVEDIMENTI DI SOSPESIONE INDICATI DAL NUOVO DISPOSITIVO

I provvedimenti di sospensione possono essere adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali quando:

  1. almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. vengono verificate gravi inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08, quali:
    • Mancata elaborazione del DVR
    • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
    • Mancata formazione ed addestramento
    • Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
    • Mancata elaborazione del POS
    • Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
    • Mancanza di protezione contro il vuoto
    • Mancata applicazione delle armature di sostegno
    • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
    • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
    • Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
    • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
    • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.

OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO

Le modifiche apportate all’art. 18 prevedono che sia obbligatoriamente individuato il Preposto. Inoltre è indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di appalto di indicare espressamente al committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.