È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 in cui è stato introdotto l’art. 9-bis che riconosce l’equiparazione aula-Videoconferenza (FAD sincrona) nell’ambito della formazione salute e sicurezza sul lavoro.

Il testo del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2022, ha  introdotto l’«Art. 9-bis – (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che stabilische quanto segue: “nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza ».

L’articolo finalmente chiarisce  che i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche, possono essere svolti sia in aula in presenza che in Videoconferenza (FAD sincrona).