La sentenza penale n. 2845/2021 della Cassazione chiarisce le responsabilità del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in presenza di un ponteggio montato male e quindi insicuro.

Il montaggio errato dell’impalcatura infatti potrebbe indurre l’operaio ad assumere atteggiamenti sconsiderati ed imprudenti: ciò è imputabile alla negligenza del coordinatore per la sicurezza.

Il tecnico infatti è tenuto a vigilare sia sul corretto montaggio sia sull’efficienza del ponteggio, al fine di ottimizzare la sicurezza dei lavoratori.

Secondo la Cassazione, l’atteggiamento pericoloso ed imprudente dell’operaio infortunato è stato indotto e favorito dal ponteggio montato scorrettamente, poco agevole e adatto alle lavorazioni per le quali era richiesto e carente per la sicurezza di chi vi lavorava.

Il coordinatore della sicurezza è responsabile dell’atteggiamento imprudente dell’operaio, poiché avrebbe dovuto prendere seri provvedimenti al fine di eliminare i pericoli (derivanti da un’impalcatura montata male) e il complessivo stato d’incuria in cui versava lo stesso ponteggio.